A decorrere dal 01-03-2022 verrà riconosciuto l’assegno unico e universale per i figli a carico.

Tra il mese di Marzo di ciascun anno e il mese di Febbraio dell’anno successivo, sulla base delle condizioni economiche familiari (con parametro ISEE) l’INPS erogherà l’assegno spettante a coloro che ne faranno richiesta.
A far data dal 01-01-2022, si può presentare la domanda per la richiesta del nuovo assegno unico universale per i figli a carico spettante con decorrenza dal mese di Marzo 2022 (fino al Febbraio 2023).

La domanda di assegno unico e universale potrà essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere della specifica categoria di lavoro di appartenenza del soggetto.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

  1. frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
  2. svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
Per le domande presentate a partire dal 01-01 al 30-06, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo. Per le domande presentate dal 01-07 in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Per i figli minorenni si terrà conto dell’indicatore calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione.
Per i figli maggiorenni si terrà conto dell’indicatore calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).

Nel caso l’ISEE venisse presentato successivamente alla domanda ma entro il mese di Giugno la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Nel caso l’ISEE venisse presentato successivamente alla domanda e dopo il mese di Giugno la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione.
Nel caso non venisse presentato l’ISEE (oppure l’ISEE fosse pari o superiore ad Euro 40.000), la prestazione spettante sarà pari ad Euro 50 per i figli minori e Euro 25 per i figli maggiorenni.
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e dovrà contenere l’indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del pagamento previste nella domanda.

  • Nel caso di genitori coniugati o genitori separati/divorziati che siano comunque d’accordo tra loro potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi. In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda: a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”.
  • Nel caso di genitori coniugati o genitori separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.
  • Nel caso di genitore affidatario è previsto il pagamento al 100%, selezionando la prima casella sopra indicata.
  • Nel caso di “affidamento condiviso”, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota” oppure “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”. In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
  • Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.
  • Nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore. In questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.
  • Nel caso vi siano figli maggiorenni, questi potranno presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

  • accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice IBAN aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Il pagamento potrà avvenire tramite accredito su: conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN o su libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
  • consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
  • accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Modifiche dei trattamenti finora vigenti

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 01-01-2022, sono abrogati il premio alla nascita o per l’adozione del minore e le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità.

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Detrazioni fiscali.

Dal 01-01-2022
• E fino al 28-02-2022 le “Detrazioni per carichi di famiglia” si applicheranno a tutti i familiari a carico compresi i figli minori di 21 anni.
Fino al 28-02-2022
• viene mantenuto l’assegno temporaneo/ponte per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021),
• viene mantenuta la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare (all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021).

A decorrere dal 01-03-2022
• le “Detrazioni per carichi di famiglia” si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.
• sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
• cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili.

In conclusione

L’assegno Unico che doveva entrare nella nostra normativa dal 01/07/2021 (poi rimandato), sta diventando concretamente attivo. Sicuramente ci sarà un periodo di assestamento e saranno necessarie, da parte del Governo e dell’INPS, delle misure correttive e dei nuovi chiarimenti per disciplinari e casi più particolari.

Dal nostro punto di vista ci troveremo di fronte ad un anno di transizione (il 2022) nel quale si “incroceranno” nuova e vecchia normativa e sicuramente di fronte a incomprensioni e difficoltà applicative.
Sicuramente dovremo prendere atto del fatto che dal prossimo cedolino paga di Marzo 2022 (anche da Gennaio 2022 se si pensa al fatto che il bonus integrativo è modificato) i Netti dei cedolini paga dei lavoratori (ovviamente di quelli con carichi di famiglia) potranno essere sensibilmente più bassi. In alcuni casi tale differenza potrà essere anche molto marcata.

E’ opportuno, pertanto, cercare di individuare tali casi e cercare di sensibilizzare i lavoratori nel far comprendere loro che tale differenza sarà compensata dal nuovo trattamento (dalle anticipazioni del Governo i nuovi trattamenti saranno quasi nella totalità più favorevoli al contribuente) e che pertanto è opportuno che si affrettino a richiedere quanto prima possibile l’assegno unico e universale.
Al fine di evitare difficoltà finanziarie dovute all’abbassamento del netto da Marzo 2022, consigliamo anche di organizzare una campagna informativa che porti il lavoratore ad affrontare per tempo i nuovi adempimenti (tutt’altro che semplici) che dovrà autonomamente affrontare.

Vuoi maggiori informazioni? Contattami.

A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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