Tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, dal 15 ottobre dovranno dotarsi di green pass per accedere ai luoghi di lavoro e ciò è previsto nel nuovo decreto approvato in data 16 settembre 2021.
La certificazione attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal Covid. La certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità.
Chi non ha il green pass quindi non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato.
Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, il rapporto di lavoro è sospeso e non è dovuta la retribuzione. Per le violazioni è prevista una multa tra 600 e 1.500 euro ed i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Tale disposizione è figlia sicuramente del progetto governativo di incrementare il più rapidamente possibile il numero di vaccinati, prima dell’inizio della stagione autunnale, infatti l’obiettivo dichiarato dall’Esecutivo è quello raggiungere in meno di 1 mese una zona di sicurezza o così come definita nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto, una sorta di immunità sociale che si traduce in una copertura dell’85% della popolazione vaccinabile.
Green pass esteso nel settore pubblico e per le istituzioni
Il personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde.
L’estensione dell’obbligo coinvolge, quindi, sindaci, presidenti di Regione, consiglieri e gli organi Costituzionali cioè il Quirinale, la Corte Costituzionale e le cariche elettive di Camera e Senato. Sul Parlamento però il provvedimento non può intervenire direttamente dal momento che Camera e Senato hanno facoltà di autodichia, cioè autonomia decisionale.
Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, entro il 15 ottobre 2021 dovranno adeguare il proprio ordinamento.
Il personale delle amministrazioni, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Nei casi di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
L’obbligo di esibire il green pass coinvolge anche i magistrati, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari.
L’accesso, senza il certificato, rappresenta un illecito disciplinare e come tale sarà sanzionato.
Il provvedimento non fa alcun accenno o riferimento, invece, allo smart working. La questione è stata affrontata anche nel corso della conferenza stampa di presentazione del provvedimento ed è stata però rinviata ad un ulteriore confronto con le parti sociali.
Green pass esteso nel settore privato
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde.
L’obbligo del certificato per l’accesso al luogo di lavoro ha efficacia, pertanto, per tutti i lavoratori privati, ivi inclusi, ad esempio, i liberi professionisti e i collaboratori familiari. I principi di regolamentazione del settore privato seguono quanto previsto per la pubblica amministrazione.
La verifica del possesso del certificato per i lavoratori esterni sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro i quali dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. Per tale attività sarà operativa l’ app ‘VerifiCa19’.
I lavoratori del settore privato che non seguiranno le prescrizioni normative verranno considerati assenti ingiustificati, quindi non presteranno atività. al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per tale periodo sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Controlli e sanzioni
I datori di lavoro sono quindi tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali proprio come avviene negli Istituti scolastici e nelle università ove già vige l’obbligo del dirigente di accertare che docenti e dipendenti siano in possesso della certificazione.
Al momento della verifica chi non ha il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro verrà considerato assente ingiustificato. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del settore pubblico, e solo un giorno nel privato, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi o emolumenti. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.
La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600,00 e i 1.500,00 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.
Tamponi, tariffe, esenzione e green pass più rapido per i guariti dall’infezione
Allo stato il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Tamponi gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al fine di assicurare l’esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi.
Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non può sottoporsi a vaccinazione, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni fino al 31 dicembre.
Le farmacie che non praticheranno i prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da 1.000,00 a 10.000,00 euro. Il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà in caso di violazione della norma disporre la chiusura della farmacia per una durata non superiore a cinque giorni.
La certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose;
- aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti
La certificazione ha validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione. Con tampone negativo, il nuovo decreto estende a 72 ore la validità del tampone molecolare, mentre resta a 48 ore quella del test antigenico. Nei casi di guarigione da Covid, ha validità per 180 giorni (6 mesi).
Chiunque contrae il virus 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dopo la doppia iniezione la certificazione verde avrà una validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
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